Verifiche impianti di messa a terra (DPR 462/01)
Il DPR 462/01 richiede di adottare specifiche procedure per impianti di messa a terra e dispositivi di sicurezza contro scariche atmosferiche.
Procedure per la messa in esercizio degli Impianti di terra e dei Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
OBBLIGO DI VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA
L’impianto di terra è la parte dell’impianto elettrico che interviene in caso di guasto e consente di prevenire e proteggere contro l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica ed evita quindi la folgorazione delle persone per i contatti indiretti.
E’ fondamentale mantenere efficienti i dispositivi che compongono l’impianto di terra tramite procedure periodiche di manutenzione e controllo effettuate da Organismi Abilitati che hanno lo scopo di verificare che tutte le procedure di sicurezza siano state adottate e che gli impianti di protezione siano perfettamente funzionanti nel tempo.
La verifica periodica di legge prescritta dal DPR 462/2001 è quindi una “revisione periodica” dell’impianto di terra effettuata da Organi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive (non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici). Tale verifica non è inoltre da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici eseguibile da un semplice elettricista.
Chi ha l’Obbligo della verifica sugli impianti di messa a terra?
Hanno l’obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. Come previsto dal D.Lgs.81/08 per lavoratore si intende la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere svolge un’attività lavorativa all’interno di un’organizzazione pubblica o privata. Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili etc. Sono esclusi solo i collaboratori domestici e le imprese a gestione familiare.
Rientrano inoltre nell’obbligo di far effettuare le verifiche degli impianti di terra anche i condomini il cui responsabile è l’amministratore, le chiese il cui responsabile è il parroco, le scuole il cui responsabile è il preside, i circoli ricreativi e le attività comunali il cui responsabile è il sindaco.
Periodicità delle verifiche
La periodicità dell’effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462 è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d’Incendio (attività rientranti nel DPR 151/2011), cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all’interno della attività (ad es. alberghi, cinema, e più in generale tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco). Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico o simili (ad es. estetista, dentista, veterinario, pediatra…), i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione.
Tutte le altre attività hanno periodicità quinquennale.
Chi può eseguire le verifiche secondo il DPR 462/01?
Le verifiche degli impianti di messa a terra possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi di tipo “A” privati che abbiano ottenuto l’abilitazione Ministeriale sottostando a precise leggi e normative europee, oppure da ASL e ARPA. Nessun altro può eseguire tali verifiche, nemmeno l’elettricista di fiducia o uno studio professionale di progettazione degli impianti elettrici (ai quali si possono però affidare gli incarichi di manutenzione).
Il Ministero dello Sviluppo Economico proibisce che vi siano rapporti di collaborazione tra gli Organismi ispettivi ed elettricisti e studi di progettazione elettrica venendo meno in quel caso il principio di autonomia e indipendenza, e configurandosi un conflitto d’interesse.
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza.
Siamo a tua disposizione per affiancarti nella gestione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra dei locali della tua azienda, grazie alla collaborazione con uno degli Organismi ispettivi accreditati ACCREDIA, più grandi ed affidabili d’Italia.
NUOVO SERVIZIO PORTALE CIVA
Dal 27 maggio 2019 è stato messo a disposizione dall’INAIL il nuovo servizio telematico CIVA(certificazione e verifica impianti e apparecchi).
A cosa serve il CIVA?
L’applicativo CIVA consente all’azienda di gestire, direttamente su portale dell’INAIL, i seguenti servizi di certificazione e verifica:
- la denuncia di impianti elettrici di messa a terra (obbligatorio per qualsiasi azienda con almeno un lavoratore che opera in sede);
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.
Questa nuova funzionalità informatizzata sostituisce totalmente il vecchio metodo di comunicazione via raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
Come funziona il CIVA?
Il primo step per potersi avvalere del nuovo servizio telematico è procedere con la profilazione sul portale INAIL(www.inail.it).
I datori di lavoro già in possesso delle credenziali per l’accesso al portale INAIL potranno continuare ad utilizzare tali credenziali.
Per eventuali accessi smarriti o credenziali inadoperabili, consigliamo di interfacciarsi preventivamente con il consulente del lavoro (o commercialista) prima di procedere con una nuova richiesta.
In caso di primo accesso, riportiamo le modalità descritte dall’ente per accedere (ricordiamo che l’utilizzo dei servizi web per l’azienda è riservato al legale rappresentante):
- Accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- o accesso tramite credenziali INPS;
- o accesso con credenziali SPID;
- Utilizzo dell’apposito servizio online “Richiedi credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale INAIL alla pagina “Accedi ai servizi online/Registrazione/Utente con credenziali dispositive”. Questo servizio permette l’inoltro del modulo di richiesta “Utente con credenziali dispositive” con allegata copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido.
Come per la gestione dei contributi, dove viene delegato il consulente del lavoro (o commercialista), anche per il CIVA è possibile delegare un professionista per la presentazione delle pratiche di certificazione e verifica impianti. Per conferire la delega, il datore di lavoro deve quindi abilitare l’intermediario.
In questo caso, acquisita la delega, seguiamo l’intero iter burocratico, dall’inizio alla fine:
1) acquisizione della DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ dell’impianto elettrico da parte dell’installatore;
2) assistenza per la VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA da parte di un ente Verificatore accreditato
3) presentazione della DENUNCIA dell’impianto nel portale INAIL nella sezione CIVA (con relativa assegnazione della MATRICOLA dell’impianto), secondo il DPR 462/2001, che ha introdotto l’obbligo entro 30 giorni dalla dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, di denunciarlo all’NAIL, attraverso il suo portale;
4) COMUNICAZIONE dell’ente certificatore dell’impianto di messa a terra, nel portale INAIL nella sezione CIVA , secondo l’art. 36 del DL 162/19 (cd. milleproroghe), convertito in Legge, che ha introdotto l’obbligo di comunicare ad INAIL il nominativo dell’Organismo incaricato ad effettuare la verifica periodica ai sensi del DPR 462/01. Tale adempimento deve essere svolto, tempestivamente, dal Datore di Lavoro, mediante accesso al portale CIVA di INAIL.